Statuto

Premessa

Con atto del 22 agosto 1933, preso atto che nell’allora Circolo del Gambarogno non esisteva alcun istituto di beneficienza in aiuto ai bisognosi, né un ricovero per gli anziani della Regione, i quali avevano grande ripugnanza ad abbandonare la Regione per essere trasferiti in altre località, fu costituita la Fondazione “Ricovero delle Cinque Fonti”.

La Diocesi mise a disposizione una casa di sua proprietà a Gerra Gambarogno, affinché la Fondazione la gestisse per perseguire lo scopo benefico, adattandola per accogliere inizialmente 12 ricoverati, oltre al capitale di CHF 500 da ogni fondatore.

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1

Denominazione e sede

1.1

Sotto la denominazione Ricovero delle Cinque Fonti (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi dell’art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede in Gambarogno (San Nazzaro).

1.2

Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell’Autorità di vigilanza competente.

Art. 2

Scopo

2.1

La Fondazione si prefigge lo scopo principale di dar ricovero alle persone bisognose, prioritariamente anziane, d’ambo i sessi, senza distinzione di nazionalità o religione, con preferenza abitanti nel Comune di Gambarogno.

2.2

La Fondazione può eseguire tutte le operazioni direttamente e indirettamente correlate allo scopo sociale, anche con mandati, per l’avvicinamento prima del ricovero delle persone bisognose e per il coordinamento intergenerazionale, offrendo loro le necessarie prestazioni e infrastrutture.

2.3

La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

Art. 3

Patrimonio

3.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti beni immobili:
  • Fondo part. no. 30 RFD Gambarogno-Gerra
  • Fondo part. no. 452 RFD Gambarogno-Indemini
  • Fondo part. no. 300 RFD Gambarogno-San Nazzaro
  • Fondo part. no. 1299 RFD Gambarogno-San Nazzaro

3.2

Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione altre eventuali donazioni dei suoi fondatori o di terzi nonché i proventi derivanti dal patrimonio apportato, per esempio:
  • e dalle donazioni e dai lasciti che alla Fondazione possono pervenire;
  • e dal reddito di questui che potranno essere organizzate dalla Fondazione e dai sussidi che si potrebbero conseguire da parte di Enti pubblici o da Istituzioni benefiche;
  • e dalle rette e dai contributi corrisposti dagli ospiti, dai rimborsi delle casse malati e dalle altre assicurazioni.

3.3

La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti.

3.4

Il patrimonio della Fondazione è amministrato dal Consiglio di Fondazione.

II. Organizzazione della fondazione

Art. 4

Organi della Fondazione

4.1

Gli organi della Fondazione sono:
  • e il Consiglio di Fondazione e
  • e l’Organo di revisione.

Art. 5

Consiglio di Fondazione e relativa composizione

5.1

La gestione della Fondazione è assicurata da un Consiglio di Fondazione costituito da cinque persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.

5.2

L’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano nomina almeno tre membri del Consiglio di Fondazione, di cui un membro sarà scelto tra i Parroci attivi nel territorio del Gambarogno.

5.3

È concessa facoltà al Consiglio di Stato del Cantone Ticino di nominare un suo rappresentante quale membro del Consiglio di Fondazione.

5.4

È concessa facoltà al Comune di Gambarogno di nominare un suo rappresentante quale membro del Consiglio di Fondazione.

5.5

Nel caso in cui il Consiglio di Stato del Canton Ticino e il Comune di Gambarogno rinunciassero espressamente a nominare il rappresentante di competenza, l’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano nomina i membri per completare il Consiglio di Fondazione.

5.6

Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

Art. 6

Costituzione e completamento

6.1

La durata del mandato è di 5 anni, con possibilità di rielezione.

6.2

All’inizio del mandato, il Consiglio di Fondazione elegge il Presidente tra i membri nominati dall’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano.

6.3

In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto avviene fino alla scadenza del mandato del membro dimissionario.

6.4

Il Consiglio di Fondazione designa almeno due membri abilitati a rappresentare la Fondazione con firma collettiva a due.

6.5

AI Consiglio di Fondazione spetta l’onere di notifica al Registro di commercio competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell’assegnazione del diritto di firma ai membri.

Art. 7

Competenze

7.1

Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest’ultima nei rapporti verso l’esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare, il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:
  • e direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
  • e elezione dell’Organo di revisione;
  • e approvazione del rendiconto annuale.

7.2

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i Regolamenti inerenti i dettagli dell’organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell’ambito dello scopo originario, detti Regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all’Autorità di vigilanza competente.

7.3

Il Consiglio di fondazione ha facoltà. fatto salvo l’art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Art. 8

Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

8.1

Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell’ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno due volte all’anno. Di regola, l’invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve pervenire 10 giorni prima della data stabilita per la riunione. Inoltre, in caso di urgenza, il Consiglio di Fondazione può essere convocato con un solo giorno di preavviso.

8.2

Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la trattanda si considera respinta.

8.3

Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale. L’invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.

8.4

Il Consiglio di Fondazione redige un protocollo delle discussioni e delle delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all’Autorità di vigilanza.

Art. 9

Contabilità

9.1

L’esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

9.2

Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.

9.3

Entro i termini legali dalla chiusura dell’esercizio, la Fondazione inoltra all’Autorità di vigilanza, con copia all’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano, il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell’Organo di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l’eventuale elenco dei titoli.

Art. 10

Organo di revisione

10.1

Il Consiglio di Fondazione designa un organo di revisione abilitato a fornire servizi di revisione ai sensi della Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005 (LSR).

10.2

L’Organo di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le Disposizioni fissate nello Statuto (Regolamenti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.

10.3

L’Organo di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

10.4

L’Autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l’esonero dall’obbligo di designare un Organo di revisione.

III. Modifica dello Statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 11

Modifica dello Statuto della Fondazione

11.1

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa consultazione con l’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano e decisione unanime del Consiglio stesso, a inoltrare all’Autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b del Codice Civile.

Art. 12

Scioglimento della Fondazione

12.1

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla Legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell’Autorità di vigilanza.

12.2

Se, per qualsiasi motivo, lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà — previo consenso dell’Autorità di vigilanza — ad una modifica parziale o totale dello scopo statutario al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

12.3

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell’esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Gambarogno, previa ratifica dell’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

Art. 12

Scioglimento della Fondazione

12.1

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla Legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell’Autorità di vigilanza.

12.2

Se, per qualsiasi motivo, lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà — previo consenso dell’Autorità di vigilanza — ad una modifica parziale o totale dello scopo statutario al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

12.3

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell’esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Gambarogno, previa ratifica dell’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

VI. Registro di commercio

Art. 13

Registro di commercio e vigilanza

13.1

La Fondazione è iscritta nel Registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell’Autorità competente.

 

Lo Statuto originale, sottoscritto a Muralto, il 22 agosto 1933, modificato il 6 dicembre 1972 per quanto riguarda la denominazione del Comune della sede, è stato approvato dall’Ordinario Diocesano della Diocesi di Lugano con prot. 28/2021 del 19 gennaio 2021, interamente rivisto e adattato ai nuovi disposti di legge con delibera del Consiglio di Fondazione di martedì, 26 gennaio 2021, spontaneamente e in accordo con l’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Statuto aggiornato e sottoscritto a San Nazzaro,

lì martedì, 26 gennaio 2021